Decreto legge fiscale: rottamazione delle cartelle 2000-2015

Via Equitalia, che con la nuova veste di Ente pubblico economico transiterà dal 1 luglio 2017 nell'Agenzia delle Entrate, e rottamazione delle cartelle 2000-2015. Sono alcune delle disposizioni firmate dal presidente della Repubblica Mattarella, contenute nel Decreto legge fiscale di fine anno.

Il Decreto legge, in particolare, introduce una nuova edizione della rottamazione delle cartelle del periodo 2000-2015; il contribuente che abbia pendenze aperte con Equitalia potrà aderire alla sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. In questo caso verrà ricalcolato il debito che includerà tra le imposte anche l'Iva (ad eccezione di quella sull'esportazione)  mentre per le multe lo sconto sarà solo su interessi e somme aggiuntive; viene prevista anche la possibilità di pagare fino a 4 rate di cui l'ultima entro il 15 marzo 2018.

La definizione agevolata riguarderà anche le multe stradali. Attenzione però: poiché la rottamazione prevede un meccanismo di sconto di sanzioni amministrative, interessi di mora e altre somme aggiuntive per contributi, premi previdenziali, imposte dirette ed indirette tra cui Irpef, Ires, Irap, Registro e Iva, sulle contravvenzioni per le violazioni al codice della strada lo sconto garantito dalla rottamazione dei ruoli riguarderà esclusivamente gli interessi comprese le maggiorazioni per tardivi pagamenti.

Soggetti ammessi. Possono chiedere l'ammissione anche i debitori che hanno chiesto una dilazione di pagamento purchè abbiano versato tutte le rate dovute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Possibilità anche prevista per i contribuenti decaduti dalla rateazione prima del 1 ottobre 2016. Non saranno ammessi i contribuenti per cui l'ultima rata scade il 31 dicembre 2016.

Cartelle interessate.  Tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015.

Come si può pagare. Con domiciliazione bancaria, bollettini precompilati allegati alla risposta dell'Agente della riscossione o allo sportello.

Esclusioni. Il Decreto legge conferma talune esclusioni dalla rottamazione dei ruoli tra cui i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, le ammende e le sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il percorso. E' prevista un istanza da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, in cui il contribuente oltre a rinunciare a contenziosi aperti, potrà indicare se intende pagare in un'unica soluzione o in 4 rate; in quest'ultimo caso le prime due tranche saranno pari ad 1/3 ciascuna e la terza e la quarta ad 1/6 ciascuna delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta non può  superare il 15 marzo 2018; sulle rate verranno calcolati gli interessi legali. Sarà poi  l'agente della riscossione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate; saltare un solo pagamento fa venire meno l'adesione alla rottamazione ed eventualmente quello già versato sarà considerato quale sorta di acconto.

Il ricalcolo della nuova cartella “scontata” terrà conto di quanto è già stato versato come capitale e interessi legali, aggio e quote pagate a titolo di rimborso delle spese per possibili procedure esecutive e quelle di notifica della cartella di pagamento. Se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolato da Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuente sarà comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli. Nessuna possibilità di rimborso, invece, è prevista per le somma già versate ad Equitalia prima della definizione agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Con pagamento della prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.

La richiesta di adesione alla rottamazione garantisce una sorta di scudo al contribuente nel ricorso all'attivazione da parte dell'agente della riscossione di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ganasce fiscali), purché non siano già iscritti alla data di presentazione della domanda.